Art. 5.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:

      «l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2.000 di euro, a favore delle associazioni bande musicali».

      2. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

 

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modificazioni, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

      «o-ter) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino ad un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di associazioni bande musicali».

      3. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni bande musicali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). È in ogni caso escluso l'obbligo di contribuzione all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a carico dei medesimi soggetti.
      4. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni bande musicali e delle federazioni di associazioni bandistiche, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
      5. Sui contributi corrisposti ad associazioni bande musicali da enti pubblici non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      6. L'imposta sul valore aggiunto è applicata con l'aliquota del 4 per cento per l'acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell'attrezzatura necessaria per l'attività e il funzionamento delle bande musicali e delle associazioni o delle federazioni bandistiche di cui all'articolo 3.
      7. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato ad associazioni bande musicali o alle federazioni di associazioni bandistiche sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.
      8. Le associazioni bande musicali sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con i direttori, gli insegnanti e i collaboratori di sezione delle scuole delle bande, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.

 

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